Art. 17.
(Disposizioni transitorie).

      1. Gli articoli da 1 a 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.
      2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre

 

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che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.
      3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure, secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.